(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 dell'11 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 14, integrato con la legge regionale 17 luglio 1987, n. 23, e' cosi' sostituito: "1. All'attivita' dell'Osservatorio epidemiologico presiede un Comitato tecnico scientifico che si avvale di una segreteria costituita presso l'Assessorato alla sanita'. 2. Il Comitato tecnico e' organo consultivo della Giunta regionale ed e' composto da undici esperti nelle seguenti materie: Epidemiologia generale Metodologia statistica Infettivologia Igiene e sanita' Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri Igiene ambientale Igiene e medicina del lavoro Oncologia Tutela materno infantile Farmacologia Sociologia. 3. Il Comitato tecnico scientifico, presieduto dall'Assessore regionale alla sanita' o da un suo delegato, e' nominato con provvedimento di Giunta regionale e dura in carica cinque anni. 4. Il Comitato tecnico scientifico, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, deve predisporre, per l'approvazione della Giunta regionale, il piano di lavoro pluriennale ed entro il 31 marzo di ciascun anno successivo deve predisporre, per l'approvazione della Giunta regionale, la relazione consultiva annuale dell'attivita' svolta, nonche' eventuali proposte di modifica o integrazione al piano pluriennale di lavoro. 5. Il Comitato tecnico scientifico di norma si riunisce con periodicita' mensile. 6. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennita' di presenza e il rimborso delle spese, nella misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 5 settembre 1996 DISTASO