(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96
                       dell'11 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  4 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 14, integrato
con la legge regionale 17 luglio 1987, n. 23, e' cosi' sostituito:
  "1.  All'attivita'  dell'Osservatorio  epidemiologico  presiede  un
Comitato   tecnico  scientifico  che  si  avvale  di  una  segreteria
costituita presso l'Assessorato alla sanita'.
  2. Il Comitato tecnico e' organo consultivo della Giunta  regionale
ed e' composto da undici esperti nelle seguenti materie:
   Epidemiologia generale
   Metodologia statistica
   Infettivologia
   Igiene e sanita'
   Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
   Igiene ambientale
   Igiene e medicina del lavoro
   Oncologia
   Tutela materno infantile
   Farmacologia
   Sociologia.
  3.  Il  Comitato  tecnico  scientifico,  presieduto  dall'Assessore
regionale alla  sanita'  o  da  un  suo  delegato,  e'  nominato  con
provvedimento di Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
  4. Il Comitato tecnico scientifico, entro novanta giorni dalla data
del  suo  insediamento,  deve  predisporre,  per l'approvazione della
Giunta regionale, il piano di lavoro pluriennale ed entro il 31 marzo
di ciascun anno successivo deve predisporre, per l'approvazione della
Giunta regionale,  la  relazione  consultiva  annuale  dell'attivita'
svolta,  nonche'  eventuali  proposte  di  modifica o integrazione al
piano pluriennale di lavoro.
  5. Il  Comitato  tecnico  scientifico  di  norma  si  riunisce  con
periodicita' mensile.
  6. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposte,
se  ne  hanno  diritto, le indennita' di presenza e il rimborso delle
spese, nella misura prevista dall'art. 4  della  legge  regionale  12
agosto 1981, n. 45.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 5 settembre 1996
                               DISTASO